I risarcimenti per crimini nazisti? Una soluzione sbagliata a un’esigenza giusta
Tullio Scovazzi, professore di diritto internazionale, è tra i firmatari di una petizione presentata al Parlamento per l’eliminazione del Fondo istituito per il ristoro dei crimini commessi dal Terzo Reich
Professor Scovazzi, chi sono i firmatari della petizione?
Quali primi firmatari siamo in tre: Luca Baiada, magistrato militare, con cui sto scrivendo un libro proprio in tema di immunità degli Stati, Domenico Gallo, presidente di sezione emerito di Cassazione, e il sottoscritto.
Perché avete chiesto al Parlamento di eliminare, dal decreto-legge n. 36 del 2022, l’art. 43, che prevede un fondo per risarcire i crimini di guerra commessi dalla Germania a danno di italiani tra il 1939 e il 1945?
Innanzitutto è chiaro che i danni per crimini di guerra e contro l’umanità, per la loro gravità, vanno risarciti. Ma riteniamo che non sia corretto usare lo strumento di un decreto-legge, che va utilizzato solo in casi straordinari di necessità e urgenza, tanto più che questo decreto n. 36 contiene norme relative al PNRR (piano nazionale di ripresa e resilienza), che mi pare non c’entri nulla con i crimini di guerra compiuti dalle forze del Terzo Reich.
Quindi la vostra è solo un’obiezione formale?
No. Il decreto stabilisce un termine di decadenza estremamente breve, 30 giorni appena, per avviare nuove azioni contro la Germania. Questo significa che il termine scadrà, presumibilmente, ancora prima della conversione in legge del decreto (ossia: si può agire entro il 30 maggio, ma il decreto legge può essere convertito e modificato entro il 29 giugno, n.d.a.), ingenerando così una grande incertezza in tutti coloro che in questi giorni devono decidere se avviare l’azione legale contro la Germania.
Nella vostra petizione scrivete che la soluzione indicata nel d.l. n. 36, che stanzia 55 milioni per ristorare le vittime, sia un passo indietro rispetto alle strade che si stavano percorrendo. Perché?
Perché in Italia c’era già un sistema per ottenere il risarcimento per questi crimini, che deriva dalla sentenza n. 238 del 2014 della Corte costituzionale, che stabilisce che in caso di crimini di guerra e contro l’umanità non c’è alcuna immunità di cui possa beneficiare lo Stato estero che li ha commessi, che quindi deve pagare. Dopo quella sentenza sono stati avviati dei processi, arrivati anche alla fase esecutiva, per ottenere la liquidazione dei danni per le vittime. La Germania si è sempre rifiutata di riconoscere la propria responsabilità, e anzi di recente ha citato l’Italia davanti la Corte internazionale di giustizia (CIG) per sottrarsi all’esecuzione delle sentenze italiana di condanna, facendo valere una precedente sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 2012, che riconosceva alla Germania tale immunità. A mio avviso,– occorreva sostenere le proprie ragioni nel corso di tale nuovo procedimento. Ripeto: il caso è complesso, perché da un lato la CIG ha affermato nel 2012 che la Germania è coperta da immunità, e dall’altro la Corte costituzionale lo ha negato nel 2014: in questo modo si era aperta una strada ai risarcimenti, tra l’altro senza alcun termine di decadenza.
Lei ha fatto riferimento alla sentenza della Corte costituzionale del 2014. Secondo lei, il d.l. n. 36 si pone in contrasto con quella pronuncia?
Sì, io credo che il decreto potrebbe interpretarsi come un’elusione del giudicato costituzionale. In altre parole, il decreto preferisce seguire la strada indicata dalla sentenza della CIG del 2012, che ha riconosciuto l’immunità della Germania, piuttosto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2014, che invece l’ha negata. Il problema è che le due sentenze sono in contrasto tra loro. Il governo italiano preferisce seguire la CIG, ma a nostro avviso così limita il diritto delle vittime di gravi crimini contro l’umanità a ottenere il risarcimento. Ripeto, il termine di 30 giorni per agire, a pena di decadenza, è molto indicativo.
Insomma, il d.l. n. 36 potrebbe esser dichiarato incostituzionale?
Sì, il decreto potrebbe non superare il vaglio di legittimità costituzionale, se portato all’attenzione della Corte costituzionale. È infatti una norma che esclude la tutela di diritti fondamentali con un termine eccessivamente breve, che, ripeto, scade prima ancora della conversione; è proprio quello l’aspetto insopportabile, oltre al fatto che la norma non riguarda il tema del decreto-legge.
Ma perché non c’è stata giustizia fino adesso? E come si è arrivati alla sentenza del 2012 che ha dato ragione alla Germania?
Secondo il mio parere, di fronte alla CIG l’Italia nel 2012 si è difesa, anche bene, e ha fatto valere le sue ragioni, ma non ha ottenuto una sentenza favorevole. Tuttavia, la sentenza è criticabile. La Corte si è divisa, e alcuni giudici rimasti in minoranza hanno espresso un motivato dissenso rispetto alla decisione, cioè erano favorevoli alle posizioni italiane. Dopo il 2014, inoltre, altri paesi, Brasile e Corea del Sud, hanno condannato Germania e Giappone al risarcimento per crimini di guerra e contro l’umanità commessi nel corso della Seconda Guerra Mondiale, seguendo l’esempio della Corte costituzionale.
Questo cosa significa?
Che lentamente la norma di diritto internazionale sta evolvendo, e sta passando l’idea che va posto un nuovo limite all’immunità degli Stati, che del resto già ne conosce tanti altri, perché la regola della immunità è una specie di norma groviera, con tante eccezioni. Purtroppo, nel 2012 l’Italia si è trovata nel momento in cui la nuova norma non si era ancora formata e ha perso la causa, e ora si trova in difficoltà: da una parte ha le sentenze dei giudici nazionali che condannano la Germania, dall’altra ha la Germania che fa valere la sentenza del 2012 della CIG. Io credo che però ormai siamo alla vigilia di un cambiamento, e che, anche sul piano internazionale, vada affermata la responsabilità degli Stati che violano i diritti umani. Del resto, non stiamo parlando di casi del passato. La realtà di oggi mette in evidenza purtroppo che si stanno commettendo nuovi crimini di guerra e crimini contro l’umanità, e che anche quelli di oggi dovranno esser risarciti, in forza di un elementare senso di giustizia. Naturalmente da questa responsabilità non è esente la stessa l’Italia, per crimini commessi durante la II guerra mondiale a danno dei cittadini di altri Stati.
Come si potrà risolvere questo contrasto?
La Germania rifiuta di pagare, e si è di nuovo rivolta alla CIG, citando in giudizio l’Italia. Per quanto so, ci sarà una seconda causa. Nel 2012, la Corte aveva auspicato un accordo tra i due stati, sulla base del paragrafo n. 104 della sentenza stessa, proprio al fine di fornire un risarcimento alle vittime di gravi crimini. Io credo che oggi ci siano le basi perché un accordo sia finalmente raggiunto, che preveda un riconoscimento di responsabilità da parte tedesca. In ogni caso, a distanza di 10 anni stavolta non è detto che l’Italia perda di nuovo, perché credo che ormai si sia formata quella nuova regola che le dicevo prima, per cui gli Stati non siano più immuni dalla giurisdizione per crimini di guerra e crimini contro l’umanità non risarciti.
Che cosa vi aspettate di ottenere con la petizione?
Il documento è stato trasmesso al Parlamento ed è stato preso in carico. So che noi, in base alla petizione, non siamo titolari di alcun diritto, né del resto lo pretendiamo. Ci auguriamo soltanto che la petizione contribuisca a una completa riflessione da parte delle Camere, al momento della conversione in legge dell’art. 43 del d.l. n. 36 del 2022.
Leggi la petizione per lo stralcio dell’art. 43 del d.l. n.36 del 2022
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