Più luci che ombre sul ddl antisemitismo

Fabiana Di Porto insegna diritto dell’economia a Unitelma. Da circa due anni presiede l’Associazione dei giuristi ed avvocati ebrei. A lei abbiamo chiesto un parere sul ddl antisemitismo.

Nei giorni scorsi l’associazione giuristi e avvocati ebrei (AGE), che presiedi, ha organizzato un webinar sul disegno di legge sull’antisemitismo approvato di recente al Senato. Qual è il tuo giudizio sul testo?

Fabiana Di Porto insegna diritto dell’economia

AGE ha promosso un confronto fra diversi giuristi, con l’obiettivo di individuare gli elementi positivi, ma anche le criticità, del disegno di legge approvato dal Senato. In preparazione all’incontro abbiamo avviato un confronto tra i relatori, da cui è emersa una valutazione idonea a mettere in evidenza prospettive diverse sul testo. Il nostro intento era anche comprendere quali effetti il testo, laddove venisse approvato anche alla Camera, potrà avere sul piano processuale. Il mio giudizio, in generale, è che nel momento storico in cui ci troviamo una legge di contrasto all’antisemitismo sia necessaria. Negli ultimi 18 mesi, anche all’interno del board della nostra associazione, abbiamo verificato come la carenza degli strumenti legislativi vigenti produca problemi nella tutela di chi si senta oggetto di atti di discriminazione antisemita. C’è innanzitutto bisogno di un coordinamento delle disposizioni esistenti che, vorrei ricordare, operano sul piano sia penale che civile e amministrativo.

La necessità di un testo di legge specifico su l’antisemitismo è stata però criticata dalle opposizioni in Parlamento.

Il dibattito che si è sviluppato in commissione e in Aula ha seguito logiche politiche che spesso, come sappiamo, prescindono dal merito della discussione. Mentre l’allarme sociale sul fronte dell’antisemitismo è evidenziato dall’ultimo rapporto del Centr di documentazione ebraica contemporanea (Cdec). Anche la polemica sulla opportunità di recepire la dichiarazione di antisemitismo approvata dalla IHRA ha risentito a mio avviso delle polemiche politiche.

Cosa pensi della dichiarazione IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) cui si è voluta contrapporre quella di Gerusalemme, che danno definizioni diverse dell’antisemitismo?

A mio avviso è necessario fornire agli operatori del diritto un criterio ermeneutico in grado di interpretare la realtà. Questo significa che c’è bisogno di una definizione di cosa deve considerarsi antisemitismo, per evitare, ad esempio, che in sua assenza si arrivi a soluzioni insoddisfacenti o contraddittorie. La dichiarazione IHRA serve dunque orientare l’interprete nell’utilizzo degli strumenti già vigenti nel nostro ordinamento e per questo mi sembra necessario averla recepita.

È vero che la dichiarazione IHRA da sola non è sufficiente però a comprendere cosa si debba intendere per antisemitismo.

Sì, contiene termini generici, come la “certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio per gli ebrei”. Per questo è stato necessario recepire nel testo di legge anche gli indicatori forniti sempre dall’IHRA, che esemplificano i possibili casi di antisemitismo. In questo modo, confido che si possa applicare la disciplina già vigente in ambito civile, amministrativo e penale con maggiore uniformità. Resto convinta quindi dell’opportunità di questo testo per combattere le discriminazioni contro gli ebrei.

Nella discussione fra giuristi emergono però anche i primi distinguo, ad esempio con riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che potrebbe essere difforme da quanto indicato dalla legge come esempio di antisemitismo.

È vero che la definizione di antisemitismo proposta dalla dichiarazione IHRA dovrà essere armonizzata con la giurisprudenza delle Corti europee e sovranazionali. Così come è stato segnalato che alcuni degli indicatori e semplificativi richiedono a loro volta di essere interpretati perché non di immediata percezione. Ad esempio, cosa si intende per “demonizzazione di Israele”? Qui c’è un margine di incertezza che dovrà essere il giudice a colmare.

Dunque è fondata una delle obiezioni mosse al testo, di eccessiva genericità nella definizione di condotte antisemite?

Il diritto richiede sempre una interpretazione da parte di chi lo applica, innanzitutto i giudici. Per questo, ripeto, questa legge va nel senso di aiutare il lavoro di chi, nelle aule di giustizia, dovrà giudicare comportamenti discriminatori. Non vedo perciò una contraddizione tra il potere interpretativo del giudice e il possibile contrasto con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo: il diritto è per definizione sempre in evoluzione, e confido che nell’applicazione pratica che se ne farà questa legge possa aiutare a risolvere i casi dubbi.

Un’altra critica mossa all’impianto della testo di legge approvato al Senato è che esso non prevede nuove risorse economiche per combattere l’antisemitismo.

Questo è un rischio concreto. Il testo di legge approvato al Senato ripete più volte che la lotta all’antisemitismo dovrà essere effettuata senza variazioni finanziarie. In assenza di fondi sarà più difficile una effettiva lotta all’antisemitismo. Da questo punto di vista, la legge rischia di essere più simbolica che effettiva. Un’altra lacuna è che essa fa troppo poco per combattere l’antisemitismo digitale, quello che corre lungo le varie piattaforme social, oggi il mezzo di maggiore diffusione dell’odio antiebraico. Come giurista avverto fortemente il bisogno di fornire presto delle norme che permettano di contrastare l’antisemitismo sul web. Vorrei però rimarcare qual è a mio avviso l’importanza di questo testo.

Prego.

Esso ha, per così dire, una portata sistematica. Intendo dire che fornendo definizioni generali, e sollecitando la collaborazione fra tutti i soggetti coinvolti nella lotta all’antisemitismo, è uno strumento utile per il coordinamento dell’azione penale, civile e amministrativa. Direi quindi che è una legge poco dispositiva, ma molto organizzativa. Spetterà agli operatori del diritto fare in modo che essa possa operare efficacemente.

È necessario difendere una parte della popolazione, quella ebraica, rispetto ad altre minoranze?

Il fatto che il Parlamento abbia deciso di dedicare una legge specifica alla lotta dell’antisemitismo non deve a mio avviso andare a discapito del contrasto di ogni forma di discriminazione. Come afferma il testo di legge approvato, l’attenzione all’antisemitismo si giustifica su un piano storico, ma non solo. L’antisemitismo rinnova le proprie forme di espressione e conseguentemente richiede nuovi strumenti giuridici per essere contrastato. In questo senso, il disegno di legge approvato al Senato si inserisce in un percorso individuato già dalla legge istitutiva del Giorno della Memoria, che sollecita le amministrazioni a sviluppare azioni di contrasto all’antisemitismo e di tutela della memoria. Per quanto riguarda le altre forme di odio, ricordo che il nostro ordinamento, in materia di immigrazione, contiene già delle norme a tutela di coloro che vengano discriminati, in generale e sui luoghi di lavoro.

Saresti favorevole a una disegno di legge che si occupasse di tutte le forme di discriminazione e non soltanto dell’antisemitismo?

Potrebbe certo essere una soluzione legittima, che spetta però al Parlamento adottare. In un’ipotesi del genere, in ogni caso, dovrebbe essere a mio avviso necessario prevedere una sezione specifica per il contrasto all’antisemitismo.

 

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