Troppi e molto gravi gli episodi di antisemitismo che negli ultimi anni si sono manifestati in Italia.

Tutta colpa dei social media, o l’odio verso gli ebrei sta aumentando?

scritte antisemite davanti a una scuola a Pomezia.

Certo, i social media contribuiscono alla diffusione dell’informazione, nel bene e nel male, ma è lecito pensare che gli episodi di antisemitismo siano in aumento esponenziale. Perché?

Il principale motivo sembra essere di natura “politica“: il concetto di “ebreo” viene inevitabilmente associato allo stato di Israele, per cui la critica antisionista sfocia in aggressioni a ebrei anche da parte di chi non si dichiara antisemita. A questo va aggiunta la mancanza di memoria storica e un approccio culturale nelle scuole molto carente.

L’attuale legislazione nazionale contro azioni discriminatorie fondate sulla razza, l’origine etnica o la religione di ciascun individuo ha subito profonde innovazioni” dicono gli avvocati Diletta Perugia e Cesare Gai, che al tema hanno dedicato un approfondimento. “La recente introduzione dell’art. 604-bis nel codice penale, è da considerarsi un significativo passo in avanti rispetto all’art. 3 L. n. 654/1975 e all’aggravante prevista dalla nota legge speciale “Mancino”.

L’ultimo comma dell’articolo citato prevede espressamente una condotta diretta di negazionismo con la quale si indica l’atteggiamento di minimizzazione, o scetticismo, o addirittura di rifiuto nei riguardi di verità storiche, come la Shoah, che hanno ad oggetto casi eclatanti di discriminazione, spesso anche con l’impegno della violenza, in danno a determinate comunità etniche o religiose.

L’introduzione di questo reato nel codice penale è sufficiente?

l’avvocato Diletta Perugia

È questo un punto dolente – aggiungono Perugia e Gai – perché, in Italia giungere alla condanna e all’applicazione della sanzione penale nei casi di cui stiamo parlando è davvero molto difficile. Basti pensare alla durata dei processi, dilatata dal tempo che intercorre tra le indagini preliminari, il dibattimento in primo grado e i successivi gradi di giudizio. Insomma lo “spauracchio” della prescrizione, diventa un pericolo concreto. Dovremo aspettare prima di vedere i benefici della recente modifica dell’istituto della prescrizione”. 

Come applicano i magistrati la normativa contro la lotta all’antisemitismo e alla discriminazione razziale o religiosa?

Sembra mancare un’approfondita conoscenza da parte dei magistrati della crescente escalation dei fenomeni di antisemitismo e una sensibilizzazione degli stessi all’idea di quanto queste condotte attentino ai principi democratici garantiti dalla nostra Costituzione. “In moltissime occasioni abbiamo però potuto personalmente apprezzare la sensibilità e l’attenzione sul tema da parte dei Magistrati inquirenti e giudicanti”, spiegano gli Perugia e Gai, “così come ci sono stati casi di richiesta di archiviazione, che se numerose inevitabilmente renderanno più difficile intraprendere azioni legali per episodi di antisemitismo“.

Ancora poche le sentenze della Corte di Cassazione che hanno affrontato da vicino il fenomeno in questione

l’avvocato Cesare Gai

Il vero anello debole della catena è rappresentato dalla condotta di negazionismo qualificata, in realtà, dalla normativa italiana, più come circostanza aggravante della fattispecie di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale che come reato autonomo. Oltretutto, la disposizione in esame non brilla certo per chiarezza e precisione.

Se da una parte è giusto riconoscere l’incriminazione dell’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, la norma italiana si presta al pericolo di minimizzazione e non prende in considerazione la richiesta dell’Europa di pubblicizzare i fatti attraverso libri, periodici e giornali. In altre parole, il negazionismo o la minimizzazione della Shoah o è un incitamento e non solo un crimine della memoria, oppure è un’opinione legittima ove mantenuta nei limiti della continenza.

Ciò sta a significare che così come previsto e punito dalla normativa italiana, il negazionismo puro non può esistere come reato, è qualcosa di “accessorio” all’istigazione: o sussiste in concreto l’istigazione, l’incitamento all’odio o alla violenza, o è solo critica storica“. La questione da affrontare è ben più complessa di come appare.Lo scopo primario della norma dovrebbe essere quello di impedire che si commettano fatti di negazione della Shoà prima di giungere al danno.

“Pensiamo al reato di furto: “si insegna il “non rubare” non la sua dannosità economica, che può anche essere irrilevante. Ma il divieto di rubare è culturalmente millenario, mentre quello di approvare i genocidi è un’eredità del Novecento, e per nulla intuitiva”.

Diventa così necessario rimettere mano alla norma

manifestazione no vax a Novara

Occorre far in modo che l’incitamento, l’istigazione all’odio o alla violenza, o la propaganda di idee discriminatorie non vengano interpretate come mera diffusione di idee, come una mera finalità di discriminazione, bensì come il pericolo concreto della diffusione dell’odio, così come avviene in altre legislazioni. “L’auspicio è che accada altrettanto in Italia. Di certo occorre che ci sia maggiore sensibilizzazione al tema, che si evitino i luoghi comuni e che si tenga alto il livello di attenzione contribuendo a individuare gli autori di tali episodi oltre che a migliorare la conoscenza di dei dati storici”.

L’oblio e l’indifferenza potrebbero, infatti, rappresentare le armi migliori per chi fa dell’antisemitismo, della discriminazione  e dell’intolleranza sistematico stile di vita.

Clicca qui sotto per leggere l’approfondimento degli Avvocati Diletta Perugia* e Cesare Gai**

Antisemitismo e giustizia 

* Diletta Perugia, avvocato penalista, collabora a livello legale con l’UCEI. È dottore di
ricerca in diritto processuale penale e collabora scientificamente e didatticamente con l’Università
degli Studi Roma Tre e l’Università degli Studi di Teramo.

** Cesare Gai, da oltre trent’anni avvocato penalista, ha ricoperto per lunghissimo tempo ruoli direttivi all’interno della Camera Penale di Roma; patrocinante in Cassazione, ha maturato ampia esperienza sia nel campo della criminalità economica che in quello prettamente penale. E’ da tempo il penalista di riferimento della Comunità Ebraica di Roma e, durante la Presidenza dell’Avv. Renzo Gattegna, ha anche rappresentato in giudizio l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.



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